Art. 5 · Provvedimenti amministrativi di attuazione
Titolo I

Art. 5

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Provvedimenti amministrativi di attuazione

In vigore dal 6 mar 1992
1. Il Ministro della sanità, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di sanità, al fine di assicurarne l'applicazione nell'intero territorio nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-5