Titolo II
Art. 9
Riconoscimento diplomi e svolgimento attività e professioni sanitarie: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE dovrà prevedere:
a) che siano apportate alle norme di legge vigenti concernenti le professioni di medico, dentista, infermiere, veterinario e ostetrica nonché la formazione di infermiere, le modifiche necessarie per adeguarle alle direttive da attuare;
b) che siano fatte salve le disposizioni contenute nell', commi 1, 2 e 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell', terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 217, nell', quarto comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409 nell', terzo comma, della legge 18 dicembre 1980, n. 905, nell', terzo comma, della legge 8 novembre 1984, n. 750, nell', terzo comma, della legge 13 giugno 1985, n. 296.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-9