Titolo II

Art. 11

Formazione professionale di conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada

In vigore dal 6 mar 1992
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/684/CEE, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada. 2. Il certificato di formazione professionale per i conducenti di cui al comma 1 può essere conseguito soltanto da coloro che sono in possesso di patente di guida in corso di validità delle categoria B o superiore. 3. Per la violazione delle disposizioni che disciplinano i trasporti di cui al comma 1 si applicano agli articoli 80 commi undicesimo e dodicesimo, e 80-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada senza certificato di formazione professionale, pur avendo il conducente superato con esito favorevole il relativo esame di idoneità si applicano le disposizioni dell'articolo 80, quattordicesimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959. 5. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada con un certificato di formazione professionale scaduto di validità, si applicano le disposizioni dell'articolo 88, commi sesto e settimo, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959. 6. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada da parte di un conducente che non ha con sè il certificato di formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 90 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959. 7. Per l'accertamento delle violazioni e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nel titolo IX del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959. 8. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono disporre in qualsiasi momento, ed in particolare qualora sorgano dubbi sull'effettiva persistenza dei requisiti di idoneità tecnica, la revisione del certificato professionale secondo le modalità che saranno stabilite con succes- sive disposizioni della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 9. Il certificato di formazione professionale è sospeso dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi del comma 8. 10. Il certificato di formazione professionale è revocato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilsciato qualora il titolare non sia più in possesso dei requisiti di idoneità tecnica. 11. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono definitivi. 12. In caso di ritiro del certificato di formazione professionale, lo stesso è inviato dall'organo accertarne all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare del certificato stesso chiede la conferma di validità o, in mancanza, presso l'ufficio che lo ha rilasciato. In caso di revoca, il certificato è inviato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ne ha effettuato il rilascio.
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