Titolo II
Art. 10
Trasportatori di merci per via navigabile
In vigore dal 6 mar 1992
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 87/540/CEE relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri della Comunità europea per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri della Comunità europea.
3. Cno decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri della Comunità europea, le autorità e gli organismi di cui al comma 2.
4. Con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell', commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno armonizzate le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di trasportatore di merci per via navigabile.
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