Titolo II
Art. 22
AbrogatoResponsabilità sussidiaria del finanziatore
In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-22