Titolo II
Art. 25
Accesso all'attività degl enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformità dei seguenti princìpi:
a) l'attività di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle società di capitali nonché le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
b) gli enti creditizi restano soggetti per le attività esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorità dello Stato membro della Comunità economica europea che ha dato l'autorizzazione, purchè ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attività siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
d) gli enti possono procedere alla pubblicità relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attività dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale, concernente l'attività creditizia e finanziaria;
e) dovrà essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.
2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991 n. 1.
3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.
Storico versioni
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