Art. 29

LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142

In vigore dal 6 mar 1992
(Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri) 1. Dopo l' della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e suc- cessive modificazioni è inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell' copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente".
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