Titolo II

Art. 28

Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia

In vigore dal 6 mar 1992
1. L' della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ". - 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell' e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile: b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".
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Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia (Art. 28 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).) — Testo vigente | Portale Normativo