Titolo II
Art. 27
Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti Persone trasportate
In vigore dal 6 mar 1992
1. Il secondo comma dell' della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-27