Titolo II

Art. 55

Margarine

In vigore dal 6 mar 1992
1. L' della legge 4 novembre 1951, n. 1316, è sostituito dal seguente: ". - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti più del 2 per cento di umidità ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina". 2. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento. 3. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento. 4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge. 5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato". 2. È abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1), dell' della legge 4 novembre 1951, n. 1316, che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.
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Margarine (Art. 55 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).) — Testo vigente | Portale Normativo