Annesso 1
Art. VII
Abusi di privilegi
In vigore dal 5 mar 1992
Articolo VII - Abusi di privilegi
Sezione 24
Qualora qualsiasi Stato parte alla presente Convenzione consideri che vi è stato un abuso dei privilegi o dell'immunità conferita dalla presente Convenzione, avranno luogo consultazioni tra quello Stato e l'agenzia specializzata interessata, al fine di determinare se tale abuso ha effettivamente avuto luogo ed in tal caso, fare in modo di garantire che il fatto non si ripeta.
Se tali consultazioni non riescono a conseguire un risultato soddisfacente per lo Stato e l'agenzia specializzata interessata, la questione se un abuso di privilegio o di immunità è stato effettivamente commesso, sarà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con la sezione 32. Qualora la Corte Internazionale di Giustizia riscontri che tale abuso è avvenuto, lo Stato parte alla presente Convenzione pregiudicato da tale abuso avrà il diritto, dopo averne notificato l'agenzia specializzata interessata di ritirare a questa agenzia specializzata il beneficio dei privilegi o dell'immunità di cui si è abusato.
Sezione 25
1. Ai rappresentanti dei membri nelle riunioni convocate da agenzie specializzate, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione ed in provenienza dal luogo della riunione ed ai funzionari previsti dal disposto della sezione 18, non sarà richiesto dalle Autorità territoriali di lasciare il paese nel quale stanno svolgendo le loro funzioni per via di qualsivoglia attività da essi svolta nella loro veste ufficiale. In caso tuttavia di abuso dei privilegi di residenza, commesso da una qualsiasi di tali persone nell'esercizio di attività in detto Paese che esulino dalle sue funzioni ufficiali, a tale persona potrà essere richiesto di partire, dal Governo di tale paese a patto che:
2. Non sia richiesto ai rappresentanti di membri, o a persone che hanno diritto alla immunità in base alla sezione 21, di lasciare il paese se non in conformità con la procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici accreditati in tale paese.
(II) Nel caso di un funzionario cui la sezione 21 non è applicabile, nessun ordine di lasciare il paese sarà emanato salvo che con l'approvazione del Ministro degli Affari Esteri del paese in questione, e tale approvazione sarà data solo dopo aver tenuto consultazioni con il Direttore esecutivo dell'agenzia specializzata interessata; e, qualora vengano intentati procedimenti legali di espulsione contro un funzionario, il Direttore Esecutivo dell'agenzia specializzata avrà il diritto di comparire in tali procedimenti per conto della persona contro la quale essi sono stati intentati.
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