Annesso 1
Art. X
Annessi ed Applicazioni alle Agenzie interessata. Specializzate individuali
In vigore dal 5 mar 1992
Articolo X - Annessi ed Applicazioni alle Agenzie
interessata.
Specializzate individuali
Sezione 33
Nella loro applicazione a ciascuna agenzia specializzata, le clausole standard saranno effettive sotto riserva di ogni modifica stabilita nel testo finale (o modificato) dell'annesso relativo a quell'agenzia, come previsto nelle sezioni 36 e 38.
Sezione 34
Le disposizioni della Convenzione relative a qualsiasi agenzia specializzata devono essere interpretate alla luce delle funzioni di cui l'agenzia è investita ai sensi del suo strumento costituzionale.
Sezione 35
I progetti di annesso da I a IX sono raccomandati alle agenzie specializzate qui nominate. Nel caso di una agenzia specializzata non specificamente nominata nella sezione 1, il Segretario-Generale delle Nazioni Unite trasmetterà all'agenzia un progetto di annesso raccomandato dal Consiglio Economico e Sociale.
Sezione 36
Il testo finale di ciascun annesso sarà quello approvato dall'agenzia specializzata in questione in conformità con la sua procedura costituzionale. Una copia dell'annesso come approvata da ciascuna agenzia specializzata, sarà trasmessa dall'agenzia in questione al Segretario Generale delle Nazioni Unite e sostituirà tosto il progetto di cui alla sezione 35.
Sezione 37
La presente Convenzione diviene applicabile a ciascuna agenzia specializzata dopo che questa avrà trasmesso al Segretario-Generale delle Nazioni Unite il testo finale dell'annesso pertinente e lo avrà informato che accetta le clausole standard come modificate dal presente annesso e si impegna a dare effetto alle sezioni 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 e 45 (fatta salva ogni modifica della sezione 32 che possa essere ritenuta necessaria al fine di rendere il testo fi- nale dell'annesso consono con lo strumento costituzionale dell'agenzia) nonché ad ogni disposizione dell'annesso che imponga obblighi all'agenzia. Il Segretario Generale comunicherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli altri Stati membri delle agenzie specializzate copie certificate di tutti gli annessi che gli sono stati trasmessi in base alla presente sezione nonché di annessi modificati trasmessi in base alla sezione 38.
Sezione 38
Se, dopo la trasmissione di un annesso finale in base alla sezione 36, ogni agenzia specializzata approva qualsiasi emendamento relativo, in conformità con la sua procedura costituzionale un annesso modificato sarà trasmesso da essa al Segretario-Generale delle Nazioni Unite.
Sezione 39
Le disposizioni di questa Convenzione non limiteranno o pregiudicheranno in alcun modo i privilegi e le immunità che sono state o che potranno successivamente essere concesse da ogni Stato ad ogni agenzia specializzata in ragione della ubicazione nel territorio di questo Stato della sede principale o degli uffici regionali di questa agenzia specializzata. La Convenzione non sarà ritenuta come essendo di ostacolo alla conclusione tra ogni Stato parte ad essa ed ogni agenzia specializzata, di accordi supplementari che adattino le disposizioni della presente Convenzione oppure estendano o riducano i privilegi e le immunità da questa concesse.
Sezione 40
Rimane inteso che le clausole standard, come modificate dal testo fi- nale di un annesso inviato da una agenzia specializzata al Segretario Geenrale delle Nazioni Unite in base alla sezione 36 (o qualsiasi annesso modificato inviato in base alla sezione 38), sarà compatibile con le disposizioni dello strumento costituzionale in vigore a quel tempo dell'agenzia in questione, e che se qualsiasi emendamento a tale strumento è necessario allo scopo di rendere lo strumento costituzionale compatibile, tale emendamento dovrà essere stato messo in vigore in conformità con la procedura costituzionale di quella agenzia prima che l'annesso finale (o modificato) sia stato comunicato.
La Convenzione stessa non opererà in maniera tale da abrogare o da derogare a qualsiasi disposizione dello strumento costituzionale di ogni agenzia specializzata o di ogni diritto o obbligo che l'agenzia possa diversamente avere, acquisire o assumere.
Storico versioni
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