Annesso 1
Art. XI
Disposizioni finali
In vigore dal 5 mar 1992
Articolo XI - Disposizioni finali
Sezione 41
L'adesione a questa Convenzione da parte di un Membro delle Nazioni Unite e (sotto riserva della sezione 42) di ogni Stato membro di una agenzia specializzata avrà luogo mediante deposito da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di adesione che avrà effetto alla data del suo deposito.
Sezione 42
Ciascuna agenzia specializzata interessata dovrà comunicare il testo della presente Convenzione insieme agli annessi pertinenti ai suoi membri che non sono membri delle Nazioni Unite, invitandoli ad aderire ad essa nei confronti dell'agenzia, depositando uno strumento di adesione alla presente Convenzione sia presso il Segertario Generale delle Nazioni Unite o presso il Direttore esecutivo dell'agenzia specializzata.
Sezione 43
Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione indicherà nel suo strumento di adesione l'agenzia specializzata o le agenzie per le quali si impegna ad applicare le disposizioni di questa Convenzione.
Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione può con successiva notifica scritta al Segretario-Generale delle Nazioni Unite impegnarsi ad applicare le disposizioni della presente Convenzione ad una o più agenzie specializzate. Questa notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.
Sezione 44
La Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato parte alla presente Convenzione nei confronti di una agenzia specializzata quando la Convenzione sarà divenuta applicabile a tale agenzia in conformità con la sezione 37 e lo Stato parte si sarà impegnato ad applicare le disposizioni della Convenzione a tale agenzia in conformità con la sezione 43.
Sezione 45
Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite informerà tutti i membri delle Nazioni Unite nonché tutti i membri delle agenzie specializzate ed i direttori esecutivi delle agenzie specializzate del deposito di ciascun strumento di adesione ricevuto in base alla sezione 41 ed alle successive notifiche ricevute in base alla sezione 43. Il Direttore esecutivo di un'agenzia specializzata informerà il Segretario-Generale delle Nazioni Unite nonché i membri dell'agenzia interessata del deposito di qualsiasi strumento di adesione depositato presso di esso in base alla sezione 42.
Sezione 46
Rimane inteso che, quando uno strumento di adesione o successiva notifica viene depositato per conto di qualsiasi Stato, questo Stato sarà in posizione secondo la sua legislazione di dare effetto ai termini della Convenzione, così come modificata dai testi finali di qualsiasi annesso relativo alle agenzie oggetto di tale adesione o modifica.
Sezione 47
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della presente sezione, ciascuno Stato parte alla presente Convenzione si impegna ad applicare questa Convenzione nei confronti di ciascuna agenzia specializzata implicata nella sua adesione o successiva notifica, fino al momento in cui una convenzione modificata o un annesso non siano divenuti applicabile a quella agenzia e che detto Stato abbia accettato la convenzione o l'annesso modificato. Trattandosi di un annesso modificato, l'accettazione degli Stati avverrà mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che avrà effetto alla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.
2. Ciascun Stato parte alla presente Convenzione, tuttavia, che non è o che ha cessato di essere membro di una agenzia specializzata, può indirizzare una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed al Capo esecutivo dell'agenzia interessata nel senso che intende ritirare a tale agenzia i benefici della Convenzione a decorrere da una data specificata i.e., non prima di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica.
3. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione può ritirare il beneficio di questa Convenzione a qualsiasi agenzia specializzata che cessi di essere in rapporto con le Nazioni Unite.
4. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati membri parti alla presente Convenzione di qualsiasi notifica che gli sarà stata comunicata in base alle disposizioni di questa sezione.
Sezione 48
Dietro richiesta di un terzo degli Stati parti alla presente Convenzione, il Segretario - Generale delle Nazioni Unite convocherà una conferenza in vista della sua revisione.
Sezione 49
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie di questa Convenzione a ciascuna agenzia specializzata ed al Governo di ciascun membro delle Nazioni Unite.
Convenzione sui Privilegi e le Immunità
ANNESSO VII - L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Nella loro applicazione alla Organizzazione Mondiale della Sanità (in appresso denominata "l'Organizzazione") le clausole standard saranno effettive sotto riserva delle seguenti modifiche:
1. L'Articolo V e la Sezione 25, paragrafi 1 e 2 dell'Articolo VII si estenderanno alle persone designate a prestare servizio nel Consiglio Esecutivo della Organizzazione, ai loro sostituti e consiglieri, salvo se una qualsiasi abrogazione dell'immunità di tali persone in base alla Sezione 16 è stata decretata dal Consiglio.
2. (i) Agli esperti (diversi dai funzionari inclusi nella portata dell'Articolo VI) che prestano servizio in comitati dell'Organizzazioni o svolgono missioni per conto di essa, saranno concessi i seguenti privilegi ed immunità in quanto necessari all svolgimento effettivo delle loro funzioni, compreso il tempo trascorso in viaggi connessi al servizio prestato presso tali comitati o allo svolgimento di tali missioni:
(a) Immunità dall'arresto personale o dalla confisca del loro bagaglio personale;
(b) per quanto riguarda le parole o gli scritti, oppure gli atti da essi compiuti nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali, immunità da procedimenti legali di qualsiasi natura, tale immunità permanendo nonostante le persone interessate non prestino più servizio nei comitati dell'Organizzazione, o non siano più utilizzate in missioni per essa;
(c) Agevolazioni per quanto riguarda le restrizioni di valuta e di cambio ed il loro bagaglio personale analoghe a quelle concesse ai funzionari dei governi stranieri in missioni temporanee provvisorie; (d) inviolabilità per tutte le carte e documenti;
(e) Ai fini delle loro comunicazioni con l'Organizzazione, diritto ad avvalersi di codici e di ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere o in valigie sigillate.
(ii) I privilegi e le immunità stabilite nei paragrafi (b) ed (e) di cui sopra saranno concessi a persone che prestano servizio nei gruppi di consulenza di esperti dell'Organizzazione nell'esercizio delle loro funzioni in quanto tali.
(iii) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti dell'Organizzazione negli interessi dell'Organizzazione e non a beneficio personale degli individui. L'Organizzazione ha il diritto ed il dovere di abrogare l'immunità di qualsiasi esperto in tutti i casi in cui, a parere dell'Organizzazione, l'immunità ostacolerebbe il corso della giustizia e può essere abrogata senza recare pregiudizio agli interessi dell'organizzazione.
3. L'Articolo V e la Sezione 25, paragrafi 1 e 2 (I) dell'Articolo VII si estenderanno ai rappresentanti dei Membri Associati che partecipano al lavoro dell'Organizzazione in conformità con gli Articoli 8 e 47 della Costituzione.
4. I privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni di cui alla Sezione 21 delle clausole standard saranno altresì concessi ad ogni Vice Direttore-Generale, Assistente Direttore-Generale e Direttore Regionale della Organizzazione.
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Adottata dalla Prima Assemblea Mondiale il 17 luglio 1948 (Off.
Rec. Wld.Hlt.Org. 13, 97, 332) e emendata dalla Terza, Decima ed Undicesima Assemblee Mondiali della Sanità (Risoluzioni WHA.3.102.
WHA 10.26 e WHA 11.30).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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