Art. 2
In vigore dal 5 mar 1992
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-rd-2