Addendum

Art. 2

In vigore dal 5 mar 1992
L'immunità dalla giurisdizione prevista dall'art. V sez. 13 (a) e 21 della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, nonché dall'Annesso VII a detta Convenzione nn. 1, 2 (i) (a) e (b), 2 (ii) e 3, non si applica in caso di azione civile promossa da un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo a motore appartenente a funzionari dell'Organizzazione, a rappresentanti di Stati Membri partecipanti a riunioni convocate dall'Organizzazione o ad esperti in missione per l'Organizzazione, derivante da operazioni del veicolo, purchè tale azione non investa in alcun modo l'immunità dalla giurisdizione per arresto o detenzione previsti dalla predetta Convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-a-2

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