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Art. IX

Composizione delle controversie

In vigore dal 5 mar 1992
Articolo IX - Composizione delle controversie Sezione 31 Ciascuna agenzia specializzata dovrà prevedere adeguate modalità di composizione: (a) delle controversie derivanti da contratti o da controversie di natura privata di cui l'agenzia specializzata è parte; (b) delle controversie implicanti qualsiasi funzionario di un'agenzia specializzata il quale in ragione della sua posizione ufficiale gode di immunità, se l'immunità non è stata abrogata in con formità con le disposizioni della sezione 22. Sezione 32 Ogni contestazione derivante dalla interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione sarà deferita alla Corte Internazionale di Giustizia a meno che in un determinato caso non sia convenuto dalle parti di ricorrere ad un altro modo di composizione. Qualora sorga una contestazione tra una delle agenzie specializzate da una parte, ed un membro dall'altra parte, sarà richiesto un parere consultivo su qualsiasi aspetto legale implicato in conformità con l'articolo 96 dello Statuto e l'Articolo 65 dello Statuto della Corte nonché con le disposizioni pertinenti degli accordi conclusi tra le Nazioni Unite e l'Agenzia specializzata interessata. Il parere della Corte sarà ritenuto decisivo dalle Parti.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-a-ix-2

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