Annesso 1

Art. V

Rappresentanti dei Membri

In vigore dal 5 mar 1992
Articolo V - Rappresentanti dei Membri Sezione 13 I rappresentanti dei Membri alle riunioni convocate da un'agenzia specializzata godranno, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei seguenti privilegi ed immunità: (a) Immunità dall'arresto personale o da detenzione e dalla confisca del loro bagaglio personale, e per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nella loro qualità ufficiale (comprese le loro parole e scritti), immunità da qualsiasi forma di giurisdizione; (b) inviolabilità di tutte le carte e documenti; (c) diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata; (d) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti da restrizione all'immigrazione, da ogni formalità di registrazione per stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale nello Stato che stanno visitando o che attraversano nell'esercizio delle loro funzioni; (e) le stesse agevolazioni per quanto riguarda le restrizioni valutarie o di cambio di quelle concesse a rappresentanti dei Governi esteri per missioni ufficiali temporanee; (f) le stesse immunità ed agevolazioni per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse ai membri di pari rango delle missioni diplomatiche. Sezione 14 Al fine di assicurare ai rappresentanti dei membri delle agenzie specializzate, durante le riunioni da esse convocate, una completa libertà di parola ed una completa indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni, l'immunità dalla giurisdizione per quanto riguarda le parole o gli scritti e tutti gli atti da essi compiuti nell'adempimento delle loro funzioni continuerà ad essere loro concessa, anche dopo che le persone in questione avranno cessato di essere impegnate nell'adempimento di tali funzioni. Sezione 15 Qualora l'incidenza di qualsiasi forma di tassazione sia subordinata alla residenza, i periodi nei quali i rappresentanti di Membri delle agenzie specializzate presso le riunioni da esse convocate, saranno presenti in uno Stato membro per l'adempimento delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza. Sezione 16 I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei membri, non per loro vantaggio personale, ma allo scopo di salvaguardare l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con le agenzie specializzate. Di conseguenza, un membro ha non solo il diritto, ma il dovere di abrogare l'immunità dei suoi rappresentanti in ogni caso in cui, d'avviso di tale membro, l'immunità intralcerebbe il corso della giustizia ed in cui essa può essere abrogata senza pregiudicare lo scopo per il quale è concessa. Sezione 17 Le disposizioni delle sezioni 13, 14 e 15 non sono applicabili nei confronti delle autorità di uno Stato di cui la persona è un cittadino o di cui è o è stato rappresentante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-a-v-2

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