Annesso 1

Art. III

Beni, Fondi ed Averi

In vigore dal 5 mar 1992
Articolo III - Beni, Fondi ed Averi Sezione 4 Le Agenzie specializzate, i loro beni ed i loro averi ovunque siano essi situati e da chiunque siano detenuti, godono dell'immunità da qualsiasi forma di giurisdizione, salvo in ogni particolare caso in cui tali Agenzie abbiano espressamente rinunciato alla loro immunità. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia all'immunità non può essere estesa a provvedimenti esecutivi. Sezione 5 I locali delle agenzie specializzate sono inviolabili. I beni e gli averi delle agenzie specializzate, ovunque siano essi situati e da chiunque siano essi detenuti, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio e da ogni altra forma di interferenza, sotto forma sia esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. Sezione 6 Gli archivi delle agenzie specializzate, ed in generale tutti i documenti di loro appartenenza o da esse detenuti, sono inviolabili, ovunque siano essi situati. Sezione 7 Senza essere costretta da alcun controllo, regolamento o moratoria finanziari: (a) le agenzie specializzate possono detenere fondi, oro o valute di qualsiasi genere e gestire conti in qualsiasi valuta; (b) le agenzie specializzate possono liberamente trasferire i loro fondi, oro o valuta da un paese all'altro o entro ogni paese e convertire ogni valuta da essi detenuta in qualsiasi altra valuta. Sezione 8 Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi in base alla sezione 7 di cui sopra, ciascuna agenzia specializzata terrà debitamente conto di ogni osservazione effettuata dal Governo di qualsiasi Stato parte alla presente Convenzione, sempre che esso consideri che si possa dar seguito a tali osservazioni senza recare pregiudizio agli interessi dell'Agenzia. Sezione 9 Le agenzie specializzate, i loro averi, introiti ed altri beni sono: a) esentate da ogni tassazione diretta; rimane inteso tuttavia che le agenzie specializzate non richiederanno l'esenzione da tasse che non superino il semplice corrispettivo per servizi di utilità pubblica; b) esentate da ogni diritto doganale e da divieti e limitazioni alla importazione ed esportazione per quanto riguarda articoli importati o esportati dalle agenzie specializzate per loro uso ufficiale; rimane inteso tuttavia, che gli articoli importati in franchigia doganale non saranno venduti nel paese nel quale sono stati importati, tranne che a condizioni concordate con il Governo di tale paese. c) esentate da ogni diritto doganale e da ogni divieto e limitazione all'importazione ed all'esportazione per quanto riguarda le loro pubblicazioni. Sezione 10 Benché le agenzie specializzate non pretendano in linea di massima l'esenzione dall'imposta di consumo, e dall'imposta sulla vendita che è compresa nel prezzo da pagare per i beni mobili ed immobili, tuttavia quando le agenzie specializzate effettuano per uso ufficiale importanti acquisti di beni, il cui prezzo comprende diritti e tasse di tale natura, gli Stati Parti alla presente Convenzione adotteranno ogni qualvolta cià sia loro possibile adeguate disposizioni amministrative in vista di un condono o del rimborso dell'importo di tali diritti e tasse.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-a-iii-2

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