Annesso 1

Art. IV

Agevolazioni per quanto riguarda le comunicazioni

In vigore dal 5 mar 1992
Articolo IV Agevolazioni per quanto riguarda le comunicazioni Sezione 11 Ciascuna agenzia specializzata godrà nel territorio di ciascuno Stato parte alla presente Convenzione nei confronti di questa agenzia, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Governo di tale Stato ad ogni altro Governo, compresa la missione diplomatica di quest'ultimo, per quanto riguarda priorità, tariffe, tasse sulla posta, sui cablogrammi, sui telegrammi, sui radiogrammi, sulle telefoto, sulle comunicazioni telefoniche e altre comunicazioni, nonché sulle tariffe stampa per le informazioni alla stampa ed alla radio. Sezione 12 Nessuna censura sarà applicata alla corrispondenza ufficiale e ad altre comunicazioni ufficiali delle agenzie specializzate. Le agenzie specializzate avranno il diritto di fare uso di codici e di inviare e di ricevere corrispondenza mediante corriere o in valigie sigillate le quali godranno delle stesse immunità e privilegi dei corrieri e della valigia diplomatica. Nulla nella presente sezione sarà interpretato nel senso di precludere l'adozione di appropriate precauzioni di sicurezza deter- minate mediante accordo tra uno Stato parte alla presente Convenzione ed un'Agenzia specializzata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-a-iv-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo