Annesso 1
Art. II
Personalità Giuridica
In vigore dal 5 mar 1992
Articolo II - Personalità Giuridica
Sezione 3
Le Agenzie specializzate possiedono personalità giuridica. Esse hanno facoltà (a) di stipulare, acquistare e disporre beni mobili ed immobili c) di intentare procedimenti legali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-06;197#art-a-ii-2