ConvenzioneTitolo II

Art. 9

In vigore dal 1 nov 1991
Il testo dell', primo comma della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: "Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.".
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione, fatta a DonostiaSan Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti. — Testo vigente | Portale Normativo