Convenzione›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 1 nov 1991
1. Il trattino seguente è inserito all'articolo 37, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall' della convenzione del 1978 e dall' della convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino:
"- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial","
e il trattino seguente è inserito tra il nono e il decimo trattino:
"- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relacao",".
2. Il testo dell'articolo 37, secondo comma, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall' della convenzione del 1978 e dall' della convenzione del 1982, è sostituito dal testo seguente:
"- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,"
e il trattino seguente è inserito tra il quarto e il quinto trattino:
"- ricorso per motivi di diritto in Portogallo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-11