ConvenzioneTitolo II

Art. 14

In vigore dal 1 nov 1991
Il testo dell'articolo 50, primo comma della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: "Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente, sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.".
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-14

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