Convenzione›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 1 nov 1991
Il titolo VI della convenzione del 1968 è completato dall'articolo seguente:
"ARTICOLO 54 bis
Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre 1986 per la Danimarca, e dal 1° giugno 1988 per l'Irlanda, la competenza in materia marittima è determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei punti da 1 a 6. Tuttavia, tali disposizioni non saranno più applicabili in ciascuno di detti Stati allorchè in ciascuno di essi entrerà in vigore la convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952.
1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o qualsiasi altra nave di sua proprietà è stata oggetto di sequestro conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei casi seguenti:
a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato;
b) quando la rivendicazione è sorta in detto Stato;
c) quando la rivendicazione è sorta durante un viaggio nel corso del quale è stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo;
d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti:
e) quando la rivendicazione è sorta in seguito a salvataggio o assistenza;
f) quando la rivendicazione è garantita da ipoteca sulla nave di cui è stato operato il sequestro conservativo.
2. Può essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento in cui è sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p) o q), potrà essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.
3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.
4. In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore può essere sequestrata in virtù di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Ciò vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.
5. Si intende per "rivendicazione di diritto marittimo" una rivendicazione originata da uno o più dei motivi seguenti:
a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo;
b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di una nave;
c) assistenza e salvataggio;
d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro;
e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro;
f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave;
g) avaria comune;
h) cambio marittimo;
i) rimorchio;
j) pilotaggio;
k) merci o materiali ovunque forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione;
l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino;
m) retribuzione dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio;
n) esborsi del capitano ed esborsi effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di una nave o del suo proprietario;
o) controversie sulla proprietà di una nave;
p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di proprietà, possesso, uso o profitti della stessa;
q) garanzia ipotecaria su una nave.
6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui al punto 5, lettere o) e p), l'espressione "sequestro conservativo" comprende, in Danimarca, il "forbud" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje).".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-17