Convenzione›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 1 nov 1991
All' della convenzione del 1968, modificato dall' della convenzione del 1978,
- il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
"Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tal campo, è ampliamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantochè il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.",
- il testo seguente è aggiunto come ultimo comma:
"In materia di contratti individuali di lavoro una clausola attributiva competenza è efficace solo se posteriore al sorgere della controversia o se il lavoratore l'adduce per adire giudici diversi da quello del domicilio del convenuto o da quello di cui
all', punto 1."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-7