Convenzione›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 1 nov 1991
Il testo dell', punto 1 della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:
"1. a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato;
b) tuttavia, in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, purchè il proprietario e l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato contraente;"...
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-6