ConvenzioneTitolo II

Art. 4

In vigore dal 1 nov 1991
Il testo dell', punto 1 della convenzione del 1968, modificato dall' della convenzione del 1978, è sostituito dal testo seguente: "1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzia al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto;"
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-4

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