ConvenzioneTitolo II

Art. 8

In vigore dal 1 nov 1991
Il testo dell' della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: " Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo