Convenzione›Titolo II
Art. 8
8 / 34In vigore dal 1 nov 1991
Il testo dell' della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:
"
Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.
Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria
incompetenza a favore del giudice preventivamente adito."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-8