Art. 9
ConvenzioneTitolo II

Art. 9

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In vigore dal 1 nov 1991
Il testo dell', primo comma della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: "Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.".
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-9