Accordo

Art. 12

Decisioni e Raccomandazioni del Consiglio

In vigore dal 25 ott 1991
Decisioni e Raccomandazioni del Consiglio 1. Il Consiglio si sforza di adottare tutte le sue decisioni e di formulare tutte le sue raccomandazioni per via di consenso. Qualora un consenso non possa essere raggiunto, tutte le decisioni del Consiglio vengono adottate e tutte le raccomandazioni formulate per mezzo di un voto a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente Accordo non preveda un voto speciale. 2. Se un membro invoca le disposizioni del paragrafo 2 dell' ed i suoi voti sono utilizzati in una seduta del Consiglio, questo membro è considerato ai fini del paragrafo 1 del presente articolo come presente e votante. 3. Tutte le decisioni e raccomandazioni del Consiglio devono essere compatibili con le disposizioni del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-12

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