Accordo

Art. 9

Sessione del Consiglio

In vigore dal 25 ott 1991
Sessione del Consiglio 1. In linea di massima il Consiglio si riunisce semestralmente in sessione ordinaria, nell'anno corrispondente alla campagna agricola della juta. 2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora decida in tal modo oppure se ha ricevuto una richiesta in tal senso: a) dal Direttore esecutivo, agente di comune accordo con il Presidente del Consiglio; oppure b) da una maggioranza dei membri esportatori ovvero da una maggioranza dei membri importatori: oppure c) da membri che detengono almeno 500 voti. 3. Le sessioni del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale. Se, dietro invito di un membro, il Consiglio si riunisce altrove membro, il Consigli dell'Organizzazione, tale membro si assumerà le spese supplementari che ne risultano, e concederà privilegi ed immunità analoghi a quelli previsti da conferenze internazionali simili. 4. Il Direttore esecutivo annuncia le sessioni ai membri e fa loro pervenire l'ordine del giorno, nonché la documentazione ivi menzionata, con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in casi di urgenza, per i quali il preavviso sarà di almeno sette giorni.
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