Accordo
Art. 7
Poteri e funzioni del Consiglio
In vigore dal 25 ott 1991
Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, ovvero vigila sull'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'applicazione del presente Accordo.
2. Ilo Consiglio, con voto speciale adotta i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, compatibili con queste ultime, in particolare il suo regolamento interno, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Tale regolamento finanziario contiene disposizioni applicabili in particolare alle entrate ed uscite di fondo del conto amministrativo e del conto speciale. Il Consiglio, nel suo regolamento interno, può prevedere una procedura che gli consente di adottare decisioni, senza riunirsi, su questioni specifiche.
3. Il Consiglio tiene gli archivi di cui necessita per esercitare le funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-7