Accordo

Art. 4

Membri dell'Organizzazione

In vigore dal 25 ott 1991
Membri dell'Organizzazione 1. Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione, e cioè: a) I membri esportatori; b) i membri importatori. 2. Un membro può cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-4

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Membri dell'Organizzazione (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo