Accordo
Art. 4
Membri dell'Organizzazione
In vigore dal 25 ott 1991
Membri dell'Organizzazione
1. Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione, e cioè:
a) I membri esportatori;
b) i membri importatori.
2. Un membro può cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-4