Accordo
Art. 8
Presidente e Vice-presidente del Consiglio
In vigore dal 25 ott 1991
Presidente e Vice-presidente del Consiglio
1. Il Consiglio, elegge, per ciascun anno che corrisponde alla campagna agricola della juta, un Presidente ed un Vice-Presidente che non sono rimunerati dall'Organizzazione.
2. Il Presidente d il Vice-Presidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri esportatori, l'altro tra quelli dei membri importatori. La presidenza e la vice-presidenza sono assegnate a turno a ciascuna delle due categorie di membri per un anno, rimanendo inteso tuttavia che tale alternanza non impedisce la rielezione in circostanze eccezionali del Presidente o del Vice-Presidente, oppure dell'uno o dell'altro, qualora il Consiglio così decida per mezzo di un voto speciale.
3. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice-presidente è incaricato in sua vece della presidenza. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e del vice presidente, oppure in caso di assenza permanente dell'uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio può eleggere nuovi titolari di queste funzioni tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o tra i rappresentanti dei membri importatori, a seconda dei casi, a titolo provvisorio o permanente.
Storico versioni
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