Accordo

Art. 13

Quorum al Consiglio

In vigore dal 25 ott 1991
Quorum al Consiglio 1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio è costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, sotto riserva che i membri così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti in ciascuna delle due categorie. 2. Se il quorum definito al paragrafo 1 del presente articolo non è raggiunto nè durante il giorno stabilito per la sessione, nè l'indomani, il quorum sarà costituito il terzo giorno ed i giorni successivi dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e dalla maggioranza dei membri importatori, sotto riserva che questi membri detengano la maggioranza del totale dei voti in ciascuna delle due categorie. 3. Ogni membro rappresentato in conformità con il paragrafo 2 dell' è considerato come presente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo