Accordo
Art. 18
Conti finanziari
In vigore dal 25 ott 1991
Conti finanziari
1. Sono istituiti due conti:
a) il conto amministrativo;
b) il conto speciale.
2. Il Direttore esecutivo è responsabile della gestione di tali conti ed il Consiglio prevede le disposizioni necessarie nel suo regolamento interno.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-18