Accordo

Art. 18

Conti finanziari

In vigore dal 25 ott 1991
Conti finanziari 1. Sono istituiti due conti: a) il conto amministrativo; b) il conto speciale. 2. Il Direttore esecutivo è responsabile della gestione di tali conti ed il Consiglio prevede le disposizioni necessarie nel suo regolamento interno.
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Conti finanziari (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo