Accordo
Art. 20
Revisione e Pubblicazione dei conti
In vigore dal 25 ott 1991
Revisione e Pubblicazione dei conti
1. Il Consiglio nomina revisori dei conti incaricati di rivedere i libri contabili.
2. Un prospetto del conto amministrativo e del conto speciale verificato da revisori indipendenti, è messo a disposizione dei membri il prima possibile dopo la fine di ogni anno corrispondente ad una campagna agricola della juta ma non oltre sei mesi dopo questa data ed il Consiglio lo esamina in vista della sua approvazione nella sessione successiva, come opportuno. È poi pubblicato un compendio dei conti e del bilancio riveduti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-20