Accordo
Art. 21
Conto amministrativo
In vigore dal 25 ott 1991
Conto amministrativo
1. Le spese necessarie per l'amministrzione del presente Accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte per mezzo di contributi annuali versati dai membri in conformità con le loro rispettive procedure costituzionali ed istituzionali e calcolate in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Le spese delle delegazioni al Consiglio, al Comitato dei progetti ed ai comitati e gruppi di lavoro di cui al paragrafo 2 dell' sono a carico dei membri interessati. Se un membro richiede servizi particolari all'Organizzazione il Consiglio domanda a questo membro di prendere a suo carico le spese corrispondenti a questi servizi.
3. Nel secondo semestre di ciascun esercizio, il Consiglio approva il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e calcola il contributo di ciascun membro a questo bilancio.
4. Per ciascun esercizio, il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo è proporzionale al rapporto che esiste, all'atto dell'adozione del bilancio amministrativo di tale esercizio, tra il numero dei voti di questo membro ed il numero totale dei voti dell'insieme dei membri.
Per stabilire i contributi, i voti di ciascun membro sono calcolati senza prendere in considerazione la sospensione dei diritti di voto di un membro o la nuova ripartizione dei voti che ne deriva.
5. Il Consiglio calcola il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in funzione del numero di voti che questo membro deve detenere e della frazione non trascorsa dell'esercizio in corso, ma i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.
6. I contributi al bilancio amministrativo sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale divengono membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data alla quale divengono membri.
7. Se un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo nei quattro mesi successivi alla data alla quale è esigibile in virtù del paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore esecutivo chiede a tale membro di provvedere al pagamento il prima possibile. Se questo membro non ha ancora versato il suo contributo nei due mesi successivi a questa domanda, esso è pregato di indicare le ragioni per le quali non ha potuto effettuare il relativo pagamento. Se non ha ancora versato la sua quota sette mesi dopo la data alla quale è esigibile, i suoi diritti di voto sono sospesi fino al versamento integrale della sua quota ed un interesse al tasso applicato dalla banca centrale del paese ospite è prelevato sul contributo ricevuto in ritardo, a meno che il Consiglio, non decida diversamente con voto speciale.
8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 7 del presente articolo conserva l'obbligo in particolare di versare il suo contributo.
9. Il saldo non speso del bilancio amministrativo di un qualsiasi anno è accreditato ai governi membri e dedotto dai loro contributi per l'anno successivo, proporzionalmente all'ammontare iniziale di tali contributi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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