Accordo

Art. 16

Il Direttore Esecutivo ed il Personale

In vigore dal 25 ott 1991
Il Direttore Esecutivo ed il Personale 1. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo con voto speciale. 2. Le modalità e le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo sono stbilite in conformità con il regolamento interno del Consiglio. 3. Il Direttore esecutivo è il massimo funzionario dell'Organizzazione; esso è responsabile dinanzi al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformità con le decisioni del Consiglio. 4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformità con il regolamento stabilito dal Consiglio stabilisce l'organico del personale dei quadri superiori della categoria di amministratori e della categoria dei servizi generali che il Direttore esecutivo è autorizzato a nominare. Ogni modifica del numero delle cariche è decisa dal Consiglio con voto speciale. Il personale è responsabile dinanzi al Direttore esecutivo. 5. Nè il Direttore esecutivo, nè alcun membro del personale devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della juta nè in attività commerciali connesse. 6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun membro nè da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompat ibile con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili in ultima istanza dinnanzi al Consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Direttore esecutivo e degli altri membri del personale e non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.
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