Accordo
Art. 14
Cooperazione con altri organismi
In vigore dal 25 ott 1991
Cooperazione con altri organismi
1. Il Consiglio adotta ogni adeguata disposizione ai fini della consultazione ovvero della cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale ed i suoi organismi sussidiari come la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, il Centro del commercio internazionale UNCTAD/GATT ed il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, nonché con altri organismi intergovernativi e organizzazioni non governative come opportuno.
2. L'Organizzazione utilizza, in tutta la misura del possibile, le agvolazioni, servizi e conoscenze specializzate degli organismi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di evitare l'accavallamento degli sforzi realizzati per conseguire gli obiettivi del presente Accordo e rafforzare la complementarietà e l'efficacità delle sue attività.
3. Il Consiglio, in considerazione del particolare ruolo dell'UNCTAD nel settore del commercio internazionale dei prodotti di base, tiene al corrente l'Organizzazione, come opportuno, riguardo alle sue attività e programmi di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-14