Accordo
Art. 23
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
In vigore dal 25 ott 1991
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
L'Organizzazione trarrà pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base e potrà in particolar modo se del caso stipulare un accordo reciprocamente accettabile con il Fondo comune, in conformità con i principi enunciati nell'Accordo di istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-23