Accordo

Art. 23

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

In vigore dal 25 ott 1991
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base L'Organizzazione trarrà pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base e potrà in particolar modo se del caso stipulare un accordo reciprocamente accettabile con il Fondo comune, in conformità con i principi enunciati nell'Accordo di istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.
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Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo