Art. 23 · Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
Accordo

Art. 23

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Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

In vigore dal 25 ott 1991
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base L'Organizzazione trarrà pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base e potrà in particolar modo se del caso stipulare un accordo reciprocamente accettabile con il Fondo comune, in conformità con i principi enunciati nell'Accordo di istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-23