Accordo

Art. 24

Progetti

In vigore dal 25 ott 1991
Progetti 1. Per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo primo, il Consiglio in maniera continuativa ed in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 dell', determina i progetti da intraprendere nei settori della ricerca-sviluppo, della promozione delle vendite e della riduzione dei costi, compresa la valorizzazione delle risorse umane, nonché gli altri progetti che esso può approvare, adotta disposizioni in vista della loro preparazione e della loro attuazione, segue e controlla la loro esecuzione e valuta i risultati. 2. Il Direttore esecutivo sottopone al Comitato progetti di proposte concernenti i progetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Queste proposte sono comunicate a tutti i membri almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminate. In base a queste proposte, il Comitato decide le attività preliminari da eseguire. Il Direttore esecutivo organizza tali attività preliminari in conformità con i regolamenti che il Consiglio adotterà. 3. I risultati delle attività preliminari che indicano in particolar modo il dettaglio dei costi, gli eventuali vantaggi, la durata, il luogo di esecuzione ed il nome degli organismi suscettibili di essere incaricati dell'esecuzione, sono presentati al Comitato dal Direttore esecutivo, dopo essere stati comunicati a tutti i membri almeno due mesi prima della sessione del Comunicato nella quale devono essere esaminati. 4. Il Comitato esamina questi risultati e formula al Consiglio raccomandazioni riguardo ai progetti. 5. Il Consiglio esamina queste raccomandazioni e mediante votazione speciale, adotta una decisione riguardo ai progetti proposti ai fini del loro finanziamento, in conformità con l' e l'. 6. Il Consiglio decide l'ordine di precedenza dei progetti. 7. Prima di approvare un progetto sul territorio di un membro, il Consiglio deve ottenere l'approvazione di questo membro. 8. Il Consiglio, può, mediante votazione speciale, cessare di patrocinare un qualsiasi progetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-24

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Progetti (Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo