Accordo
Art. 29
Comitato dei Progetti
In vigore dal 25 ott 1991
Comitato dei Progetti
1. È istituito un Comitato dei progetti (in appresso denominato "il Comitato") responsabile dinnanzi al Consiglio e che lavora sotto la sua direzione generale.
2. Il Comitato è aperto alla partecipazione di tutti i membri. Il regolamento interno, la ripartizione dei voti e la procedura di voto sono le stesse, mutatis mutandis, di quelle del Consiglio. Il Comitato si riunisce di regola due volte l'anno. Tuttavia esso può, dietro richiesta del Consiglio, riunirsi più di frequente.
3. Le funzioni del Comitato sono le seguenti:
a) esaminare e valutare a livello tecnico le proposte di progetti di cui all';
b) decidere le attività da intraprendere preliminarmente ai progetti;
c) formulare raccomandazioni al Consiglio riguardo ai progetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-29