Accordo

Art. 34

Obblighi generali dei membri

In vigore dal 25 ott 1991
Obblighi generali dei membri 1. Per tutta la durata del presente Accordo i membri fanno di tutto e cooperano per favorire la realizzazione dei loro scopi ed evitare che siano adottati provvedimenti contrari a tali scopi. 2. I membri si impegnano ad accettare di essere vincolati dalle decisioni adottate dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente Accordo e prendono cura di astenersi dall'applicare provvedimenti che avrebbero come effetto di limitare o di ostacolare tali decisioni. 3. La responsabilità dei membri che deriva dal funzionamento del presente Accordo, sia nei confronti dell'organizzazione ovvero nei confronti di parti terze, è limitata ai loro obblighi relativi ai contributi in conformità del capitolo VI.
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Obblighi generali dei membri (Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo