Accordo
Art. 34
34 / 47Obblighi generali dei membri
In vigore dal 25 ott 1991
Obblighi generali dei membri
1. Per tutta la durata del presente Accordo i membri fanno di tutto e cooperano per favorire la realizzazione dei loro scopi ed evitare che siano adottati provvedimenti contrari a tali scopi.
2. I membri si impegnano ad accettare di essere vincolati dalle decisioni adottate dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente Accordo e prendono cura di astenersi dall'applicare provvedimenti che avrebbero come effetto di limitare o di ostacolare tali decisioni.
3. La responsabilità dei membri che deriva dal funzionamento del presente Accordo, sia nei confronti dell'organizzazione ovvero nei confronti di parti terze, è limitata ai loro obblighi relativi ai contributi in conformità del capitolo VI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-34