Accordo

Art. 35

Dispense

In vigore dal 25 ott 1991
Dispense 1. Qualora lo esigano circostanze eccezionali ovvero cause di forza maggiore che non sono espressamente previste nel presente Accordo, il Consiglio può, con voto speciale, dispensare un membro da un obbligo prescritto dal presente Accordo, se le spiegazioni fornite da tale membro lo convincono per quanto riguarda le ragioni che lo impediscono dal rispettare questo obbligo. 2. Nell'accordare una dispensa ad un membro in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio precisa le modalità, le condizioni, la durata ed i motivi di questa dispensa.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-35

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