Accordo
Art. 36
Misure differenziate e correttive
In vigore dal 25 ott 1991
Misure differenziate e correttive
1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi sono lesi da provvedimenti presi in attuazione del presente Accordo possono rivolgersi al Consiglio per misure differenziate e correttive appro- priate. Il Consiglio prevede di prendere misure adeguate in base alla sezione III, paragrafi 3 e 4, della risluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.
2. Fatti salvi gli interessi degli altri membri esportatori, il Consiglio, in ogni sua attività, può tener conto in particolar modo dei fabbisogni di un determinato paese esportatore incluso tra i paesi meno progrediti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-36