Accordo
Art. 41
Adesione
In vigore dal 25 ott 1991
Adesione
1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente Accordo alle condizioni determinate dal Consiglio e che comprendono un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio può tuttavia accordare una proroga ai governi che non possono depositare il loro strumento di adesione entro il termine stabilito.
2. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-41